Non rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale dei medicinali appartenenti alla classe PUFA Omega 3
La Commissione Consultiva Tecnico Scientifica, in accordo a quanto previsto all’art. 11, comma 1, della legge 8 novembre 2012 n. 189, nella seduta del 5 dicembre 2012 ha disposto che, per le specialità medicinali appartenenti alla classe PUFA Omega 3, la prescrizione per la prevenzione secondaria nel paziente con pregresso infarto miocardico non è rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale. Restano rimborsate le indicazioni riportate in Nota 13 secondo le modalità ivi descritte.