Licenziate dalla Commissione Nazionale Ecm le prime regole che definiscono i criteri minimi per l’accreditamento dei provider ed alcune nuove norme per l’accreditamento degli eventi
La Commissione Nazionale Ecm ha ufficializzato la sua proposta per l’accreditamento dei provider di formazione residenziale e Fad che ora per essere operativa dovrà essere approvata dalla Conferenza Stato-Regioni. “L’Accordo fra il Ministro della salute e le Regioni del 20 maggio 2004 – spiega una nota del ministero della Salute – aveva demandato ad un Gruppo tecnico di lavoro paritetico Ministero-Regioni la revisione del documento di Cernobbio del 2003 sui requisiti e sulle procedure di accreditamento dei provider di formazione residenziale e a distanza. Il Gruppo di lavoro ha elaborato l’unito documento (Requisiti minimi per l’accreditamento dei provider per ECM). La Commissione nazionale ha condiviso il documento e lo ha proposto al Ministro della salute, rappresentando, altresì, l’esigenza di prevedere, per il primo biennio, l’obbligo del collegamento dei soggetti privati con una struttura sanitaria pubblica, un ordine e collegio professionale o una società scientifica, riconosciuta ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2004″. La proposta è ora alla valutazione del Ministro della salute e, con le eventuali modifiche disposte dal Ministro stesso, sarà trasmessa alla Conferenza Stato-Regioni. Ulteriori aspetti della disciplina sull’accreditamento dei provider saranno direttamente disciplinati nell’Accordo fra il Ministro della salute e le Regioni da sancire in Conferenza Stato-Regioni.
Le novità
Importanti le novità previste dal documento, viene meno infatti l’obbligo della certificazione Iso900 per i provider e per quanto riguarda la sponsorizzazione degli eventi il documento elaborato dalla Commissione Nazionale potrebbe ad una non attenta lettura trarre in inganno e far pensare che le sponsorizzazioni siano sospese, ma in realtà “La Commissione Nazionale Ecm – ha spiegato a Doctornews la dottoressa Maria Linetti, responsabile della segreteria della Commissione Ecm – sta preparando un apposito regolamento attuativo per guidare i provider ad evitare di incorrere in conflitti di interesse riguardo alle sponsorizzazioni che se fatte secondo le regole potranno avvenire”.
Accreditamento Eventi
Oltre all’importante documento sui criteri minimi per diventare provider Ecm la Commissione Nazionale ha preso importanti decisioni circa l’accreditamento degli eventi che saranno a breve comunicate ai provider. In particolare, “il monitoraggio degli eventi formativi e dei Progetti formativi aziendali (PFA) – spiega una nota -ha evidenziato ritardi e inadempimenti che finiscono per pregiudicare il sistema di accreditamento. Per accelerare gli accreditamenti e limitare le irregolarità la Commissione nazionale ha adottato le seguenti determinazioni, di cui sarà data comunicazione, anche direttamente, a tutti gli Organizzatori di eventi formativi”.
Ritardo nel versamento della tassa Ecm.
Si è rilevato che molti organizzatori, dopo aver avuto comunicazione dei crediti attribuiti, non provvedono a completare il procedimento di accreditamento degli eventi formativi e dei PFA con il versamento del contributo alle spese. Nella maggior parte dei casi il mancato completamento della procedura è dovuto al sopravvenuto limitato interesse dell’organizzatore a svolgere l’evento (per es. crediti inferiori a quelli sperati; prevedibile numero dei partecipanti troppo basso, ecc.) e quindi alla tacita non accettazione del numero dei crediti proposti ovvero alla tacita rinuncia all’accreditamento stesso. Anche per decongestionare le banche dati del sito ECM, la Commissione nazionale ha deciso che, trascorsi tre mesi dalla comunicazione del numero dei crediti attribuibili all’evento senza che l’organizzatore proceda a completare il procedimento con il versamento del contributo alle spese (registrazione sulla FORM), la richiesta di accreditamento sarà ritenuta tacitamente rinunciata e, pertanto, si procederà all’automatico annullamento della richiesta di accreditamento ed alla cancellazione dell’evento (o dell’edizione) dalla Banca dati ECM. Per gli eventi per i quali la comunicazione dei crediti è stata già effettuata alla data della presente determinazione il termine di tre mesi decorre dalla data di notifica a ciascun organizzatore della determinazione stessa.
Ritardo nella trasmissione del report dell’evento: si è rilevato che molti organizzatori non trasmettono, o trasmettono con estremo ritardo, i report contenenti l’elenco dei partecipanti agli eventi e PFA effettuati, ivi comprese le successive edizioni. Il ritardo, in alcuni casi, ha dato luogo a comportamenti irregolari (attestazioni rilasciate ad un numero di partecipanti superiore a quello dichiarato e autorizzato, ecc). Per evitare eventuali irregolarità la Commissione nazionale ha fissato un termine massimo entro il quale, a pena di decadenza, devono essere trasmessi gli elenchi dei partecipanti. Il termine è stato fissato in tre mesi dalla data di svolgimento dell’evento o dell’edizione. In caso di ingiustificato mancato rispetto del termine, la Segreteria della Commissione procederà all’annullamento dell’accreditamento. Per gli eventi/PFA già effettuati alla data della presente determinazione, il termine di tre mesi decorre dalla data di notifica a ciascun organizzatore della determinazione stessa.
Destinatari dell’evento formativo.
Si è rilevato che alcuni organizzatori dichiarano che l’evento formativo è destinato a “tutte le professioni” mentre, nella realtà, in ragione della tematica trattata, l’evento è chiaramente riferibile esclusivamente a due o più professioni. Tale accorgimento, in alcuni casi, è presumibilmente adottato per evitare il versamento del contributo per ciascuna professione. Ciò configura una manifesta elusione dell’obbligo contributivo con danno all’erario. Pertanto, in questi casi, la Segreteria della Commissione inviterà l’organizzatore al versamento del contributo per ogni professione coinvolta ed, in caso di mancato adempimento, disporrà l’annullamento della richiesta di accreditamento. A riguardo saranno impartire, da parte della Segreteria, le modalità di applicazione della determinazione assunta.
Sponsor.
Gli organizzatori sono tenuti a dichiarare gli eventuali sponsor. Alcuni organizzatori omettono di indicare nominativamente gli sponsor commerciali; altri chiedono di indicarli successivamente alla validazione; altri ancora sono invitati dalla Segreteria a specificarli a seguito di verifica della richiesta di accreditamento. Finora in tali casi è stata contestata una incongruenza non sanabile, con il conseguente rigetto della domanda di accreditamento. Tuttavia la Commissione ha ritenuto più opportuno che la Segreteria inviti, preventivamente, gli organizzatori a regolarizzare le indicazioni sugli sponsor con l’obbligo di rilasciare una nuova autocertificazione sul conflitto di interessi. In caso di inadempimento nel termine fissato, la Segreteria procederà all’annullamento della richiesta di accreditamento.
Incongruenze non sanabili.
Alcuni organizzatori qualificano gli eventi formativi in modo errato (corso pratico invece che corso frontale ecc.). Finora in tali casi è stata contestata una incongruenza non sanabile, con il conseguente rigetto della domanda di accreditamento. Tuttavia la Commissione ha ritenuto più opportuno che i referee procedano comunque alla valutazione dell’evento ed all’attribuzione del punteggio, riducendo direttamente il punteggio in relazione alla effettiva natura dell’evento, come previsto dalla griglia di valutazione”.